Sentenza vieta a Psicologi la formazione di Counselor. Riconosciuto l’Art.21
Doccia gelata per Psicologi e Scuole di Psicoterapia che formano counselor. La Sentenza Zerbetto è stata confermata in appello ed i ricorrenti sono stati obbligati a pagare quasi 15.000,00€ di oneri. Adesso la situazione diviene decisamente più chiara: uno psicologo che fa docenza su competenze ed atti tipici della professione a non psicologi (leggi counselor, reflector, psicopedagogisti, coach, sciamans e psicocosi) può essere sanzionato sull’art.21, fino alla possibile radiazione dall’Albo. Questo decreta la sentenza 250/2012, ma prima di entrare nel merito un breve excursus dei precedenti step:
- Marzo 2011: l’Ordine Psicologi Lombardia propone a tutte le Scuole di Psicoterapia della Lombardia una libera adesione ad una Carta Etica, ovvero ad un documento di indirizzo sulla condotta etica e di qualitàdell’ente formativo. Tra i punti della Carta Etica vi è anche il non formare figure non PSY con strumenti propri della nostra professione;
- Maggio 2011: un gruppo di counselor porta in Tribunale l’OPL. E poco importa se diversi di questi curiosamente “abitano” in varie vesti scuole che formano psicoterapeuti e nella stanza a fianco counselor…
- Settembre 2011: la sentenza bomba di primo grado afferma la validità dell’Art.21: “l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione”. Sentenza Zerbetto in onore del promotore della denuncia all’OPL (psichiatra con scuola di psicoterapia che forma anche counselor),
- Autunno 2011: l’associazione di riferimento Assocounseling predica la calma ed il gruppo decide di ricorrere in appello.
Ed eccoci arrivati ai giorni nostri. L’art26 della 56/89 recita: “una volta sancita la scorrettezza deontologica dell’insegnamento della tecnica psicologica a soggetti che non abbiano titolo per l’abilitazione professionale, la prestazione continua e reiterata di siffatto insegnamento comporterebbe per lo psicologo professionista sanzioni fino alla radiazione “.
Che significa nella sostanza?
Questa sentenza in appello ha almeno due aspetti di interesse:
- in primo luogo il Giudice afferma che i ricorrenti non avevano alcun elemento concreto per cui ricorrere. Nessun elemento da opporre alla sentenza di primo grado. In termini tecnici si chiama “difetto di legittimazione attiva“, nella sostanza significa che il tuo avvocato avrebbe dovuto avvertirti all’inizio che andavi a prendere una sberla, invece di farti cominciare il percorso in appello ;o))
- in secondo luogo, molto più importante, la sentenza di primo grado è entrata nel merito, nel contenuto dell’art.21 e della formazione di counselor, e questa sentenza in appello non eccepisce nulla rispetto alla sentenza di primo grado… di fatto blindandolo.
“Sarebbe davvero grave se si insegnasse ai terzi l’uso degli strumenti conoscitivi, in un ambito professionale come quello riservato allo Psicologo che richiede, se possibile, una sensibilità ancora maggiore, trattandosi della personalità di ciascun individuo e la necessità di un lavoro di ristrutturazione dell’intimo e di riorganizzazione del sistema cognitivo-emotivo.”
Ed ora che succederà?
Il futuro è tutto da scrivere. I ricorrenti potrebbero nuovamente ricorrere in Cassazione, rischiando però la lite temeraria, visto che già in appello gli hanno in pratica detto “non ci fate perder tempo che qui non vi è nulla a cui aggrapparsi!“. Se percorressero questa strada rischierebbero, oltre all’ulteriore danno economico, di produrre una situazione clamorosamente dannosa per i loro interessi.
D’altro canto è in Senato il DDL 3270 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” che mira a liberalizzare il mercato delle professioni non regolamentate, ed in Parlamento una interrogazione per abuso di professione psicologica da parte dei counselor.
Sicuramente gli Ordini Psicologi regionali hanno uno strumento potente per agire contro strutture gestite da psicologi che formano counselor all’utilizzo di strumenti e atti tipici della professione. Adesso vedremo che sono gli Ordini interessati a tutelare la professione di Psicologo… sicuramente ci saranno novità a riguardo, altrochè!
La situazione è in evoluzione, sicuramente avremo modo di tornarci sopra a stretto giro…
Buona vita
Nicola Piccinini
Fonte: Psicologialavoro.it


