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STALKING E CYBERSTALKING

Scritto da segreteria. Postato in Documenti e Studi

La Cassazione si adegua all'evoluzione dei mezzi di comunicazione

L'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009 sulle Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e contrasto alla violenza sessuale ha introdotto l'art. 612 bis del Codice Penale, rubricato "Atti Persecutori", che recita:

<<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere  lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale di deve procedere d'ufficio>>.

Da una prima lettura di questa norma si rileva come lo stalking, richiama condotte che già di per sé costituiscono reato (minaccia, molestia, lesioni personali, omicidio), ma proprio con lo scopo di reprimere il particolare fine criminologico dello stalker, il legislatore ha voluto prevedere una norma e un sistema sanzionatorio ad hoc accompagnato da norme accessorie[1].

Tali norme prevedono:

-          l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore;

-          il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale;

-          la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori.

Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d'ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è gia stato ammonito precedentemente dal questore.

Il nuovo istituto costituisce, quindi, una sorta di affinamento della preesistente norma sulla violenza privata[2]: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla vittima.

La condotta reiterata deve creare un disagio psichico, un «timore» che può benissimo tramutarsi in uno stato patologico di ansia, tale da determinare un mutamento del vivere quotidiano. Infatti, tra i vari eventi che la condotta tipica può causare, vi è l’alterazione delle proprie abitudini di vita, la quale può essere vista come una particolare ipotesi di violenza privata.

L’ulteriore bene giuridico tutelato è l’incolumità individuale, quando le minacce o le molestie provochino il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, che comporta la lesione del bene salute.

La norma si espone a critiche per la mancata indicazione del numero di episodi necessario per integrare la serie minima, arrecando a tali figure un indubbia indeterminatezza sebbene recentemente la Cassazione ha precisato che “anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p., laddove abbiano indotto un perdurante stato d’ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita”[3].

Ulteriore problema danno le restanti due forme di evento: il “fondato timore per l’incolumità” e, soprattutto, il “perdurante e grave stato di ansia e di paura”. Ma in ogni caso è ipotizzabile la figura del tentativo, purché possa dimostrarsi che gli atti diretti in modo non equivoco a cagionare il delitto si siano verificati in numero tale da soddisfare il requisito della reiterazione richiesto per la configurazione dello stesso.

L’elemento psicologico del responsabile, per integrare il reato, è il dolo generico che deve manifestarsi nella coscienza e volontà di porre in essere condotte persecutorie, con l’intento di disturbare la normale serenità d’animo della vittima. Per turbare la vittima, non è quindi necessario agire con azioni specifiche ma è sufficiente anche il semplice pedinamento insistente, il quale può  causare un timore per la propria sicurezza personale o di una persona vicina tale da pregiudicare in maniera rilevante il modo di vivere, e causare l’insorgere di uno stato d’ansia e di disturbo alla vita di relazione della vittima.

Etimologicamente, infatti, il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata anglofona in tema di molestie assillanti, intende un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene od indesiderate.

Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, o un ex-compagno o ex-compagna che agisce, spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova invece davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa. Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere effettivamente una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano cioè sintomi di perdita del contatto con la realtà e sette volte su dieci hanno un’organizzazione di personalità di tipo borderline. Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi od anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte.

Il "Centro Presunti Autori – Unità Analisi Psico Comportamentale dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking", un'organizzazione italiana che segue il fenomeno, ha proposto un profilo del presunto autore e una descrizione delle condotte riferibili allo stalking, o meglio un identikit psico-comportamentale, con il presupposto che qualsiasi categorizzazione può risultare riduttiva dell’unicità ed irripetibilità della persona. Secondo la CPA, oltre il 50% degli persecutori ha vissuto almeno una volta nella vita l'abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara che non è riuscito a razionalizzare.

In base ad una ricerca a campione (5%) svolta dall'Istituto di ricerca psicosociale sulla popolazione di pre-adolescenti e adolescenti, circa 800 individui di entrambi i sessi dai 13 ai 17 anni hanno soddisfatto i possibili predittori di future condotte persecutorie e violente.

Secondo gli studi della Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, gli stalker potrebbero inquadrarsi (a stretti, pragmatici fini di polizia) in cinque tipologie di base:

  • il "risentito", caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente (tipicamente un ex-partner di una relazione sentimentale)
  • il "bisognoso d'affetto", desideroso di convertire a relazione sentimentale un ordinario rapporto della quotidianità; insiste e fa pressione nella convinzione che prima o poi l'oggetto delle sue attenzioni si convincerà
  • il "corteggiatore incompetente", che opera stalking in genere di breve durata, risulta opprimente ed invadente principalmente per "ignoranza" delle modalità relazionali, dunque arreca un fastidio praticamente preterintenzionale
  • il "respinto", rifiutato dalla vittima, caratterizzato dal voler contemporaneamente vendicarsi dell'affronto costituito dal rifiuto ed insieme riprovare ad allestire una relazione con la vittima stessa
  • il "predatore", il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale, trae eccitazione dal riferire le sue mire a vittime che può rendere oggetto di caccia e possedere dopo avergli incusso paura; è una tipologia spesso riguardante pedofili e feticisti

Lo stalking è considerato reato in diversi paesi del mondo ed ovunque le norme anti-persecuzione sono volte a tutelare le vittime di tutti quegli atti persecutori che, per la loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo, provocano nelle persone colpite stati di ansia e paura per la propria incolumità o le costringono ad alterare significativamente le proprie abitudini di vita.

In Italia, nei giorni scorsi, la Cassazione ha dichiarato punibile con l’accusa di stalking, la persecuzione di un utente con messaggi continui attraverso il noto social network Facebook[4].

Secondo la Corte di Cassazione è punibile per stalking ex art. 612 bis C.P. anche chi perseguita con tag[5] su foto e video oltre che con messaggi continui sul social network. La sentenza di cui si sta discutendo è la n. 32404 del 30 agosto 2010. Il caso che ha fatto esplodere la scintilla è stato discusso dalla Suprema Corte, la quale ha confermato la custodia cautelare pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza nei confronti di un adulto, indagato per aver inviato una serie di filmati con contenuti osceni  e fotografie personali a luci rosse alla propria ex[6].

Questi infatti, dopo aver avuto una relazione sentimentale con lei, aveva iniziato a mandarle foto e video che li ritraevano durante i rapporti sessuali. Uno di questi era stato inviato anche al nuovo compagno di lei. Dopo la denuncia era finito in carcere e poi il Tribunale lo aveva messo agli arresti domincialiari. Contro questa decisione lui ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La sesta sezione penale, con una sentenza destinata alla massimazione ufficiale, lo ha dichiarato inammissibile precisando che “la persecuzione attraverso l’invio di video e messaggi tramite Facebook è idonea a configurare reato di stalking[7].

In particolare, la Corte ha precisato che sussistevano i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato perché “i comportamenti persecutori erano iniziati  proprio dopo la fine della relazione tre il ricorrente e la donna perseguitata, fine che questo non aveva voluto accettare (…) e hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi tramite internet (facebook), anche nell’ufficio dove la donna prestava il suo lavoro ”, un atteggiamento, spiegano i giudici, che aveva provocato nella donna “un grave stato di ansia e di vergogna” che la costringeva a dimettersi.

Esemplare allora questo provvedimento che sottolinea come anche il cyberstalking, ossia la “condotta persecutoria e assillante” fatta attraverso il social network, integri la fattispecie di reato delineata nell’art. 612 bis C.P alla stregua di tutti gli altri comportamenti assillanti posti in essere con i tradizionali mezzi di comunicazione come le telefonate continue ed assillanti già poste al vaglio della Suprema Corte nel luglio scorso[8].

 

 di Ines Pesce

 

 



[1] art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

[2]La violenza privata è disciplinata dall’art. 610 del Codice Penale secondo cui: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare tollerare ed omettere qualcosa è punito con la reclusione fino a 4 anni”.

[3] Corte di Cassazione, sezione V penale – sentenza 5 luglio 2010, n. 25527.

[4] Facebook è un social network fondato nel 2004, con un numero di utenti attualmente attivi superiore ai 400 milioni, prende la propria denominazione dagli annuari di alcuni college o scuole di preparazione statunitensi preparati all’inizio di ogni anno accademico con le foto di ogni singolo membro per essere poi distribuiti ai nuovi studenti e al personale della facoltà come mezzo per conoscere le persone al campus. Similarmente, in Facebook, i membri della rete sociale creano profili contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiano messaggi pubblici o privati e fanno parte di gruppi di amici.

[5] Tag è ll’abbreviazione di tagline, breve messaggio usato in comunicazione e pubblicità e significa genericamente contrassegno.

[6] Italia Oggi, Giustizia e Società, martedì 7 settembre 2010.

[7] Corte di Cassazione, sezione VI, 31 agosto 2010 n. 32404.

[8] Si tratta delle sentenza n. 27774 del Luglio 2010 con la quale i giudici avevano affermato che “integrano il realto di stalking le continue telefonate da parte di persona che ha già posto in essere atti aggressivi, essendo del tutto irrilevante la circostanza  che solo alcune delle telefonate effettuate siano state seguite da effettiva comunicazione, provando esattamente il contrario, essendo un comportamento tipico di una persona sottoposta a tali tipi di persecuzione rifiutare la risposta o spegnere il cellulare per evitare ulteriori momenti di ansia e paura”.

 

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